Igiene ambientale, pulizie e multiservizi, vigilanza, ristorazione, logistica, servizi sociosanitari: in questi settori l’impresa che gestisce il servizio cambia a ogni gara, e i lavoratori passano da un datore all’altro. Il passaggio è regolato dalle clausole sociali dei contratti collettivi, dai bandi di gara e, quando ricorre, dalla disciplina del trasferimento d’azienda. Lo Studio segue da anni queste vicende, in particolare nel settore dell’igiene ambientale, assistendo lavoratori, organizzazioni sindacali e imprese.
Cambio appalto e clausole sociali
Le clausole sociali impongono all’impresa subentrante di assumere il personale dell’impresa uscente, alle condizioni che il contratto collettivo stabilisce. Le controversie nascono sui lavoratori esclusi dal passaggio, sulla conservazione dell’anzianità e del livello, sulla riduzione dell’orario, sulla sorte di chi era assente al momento del subentro. Il Codice dei contratti pubblici e le linee guida dell’ANAC dettano regole ulteriori per gli appalti delle pubbliche amministrazioni.
Trasferimento d’azienda e di ramo
Quando il passaggio riguarda un’entità economica organizzata, si applica l’art. 2112 del codice civile: il rapporto prosegue con il nuovo titolare senza soluzione di continuità, con tutti i diritti maturati, e il cedente resta obbligato in solido per i crediti anteriori. Spesso la qualificazione della vicenda, cambio appalto o trasferimento d’azienda, è essa stessa il punto controverso.
Appalti non genuini e responsabilità solidale
L’appalto che si riduce a mera fornitura di manodopera, senza organizzazione dei mezzi né rischio d’impresa, è una somministrazione irregolare: il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore. In ogni caso il committente risponde in solido con l’appaltatore, entro i limiti dell’art. 29 del decreto legislativo 276/2003, per retribuzioni e contributi non versati: una tutela decisiva quando l’appaltatore è insolvente.
Procedure concorsuali
Quando l’impresa uscente fallisce o entra in liquidazione, i crediti dei lavoratori vanno insinuati al passivo con il privilegio che la legge riconosce; per TFR e ultime mensilità interviene il Fondo di garanzia dell’INPS.