Il licenziamento è il momento più delicato del rapporto di lavoro, per chi lo subisce e per chi lo decide. La legge lo consente soltanto per una ragione precisa, comunicata per iscritto e con il rispetto di una procedura: quando manca una di queste condizioni il licenziamento è illegittimo, e le conseguenze variano dalla reintegrazione nel posto di lavoro al pagamento di un’indennità.
Le forme del licenziamento
- Per giusta causa: una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Deve essere preceduta dalla contestazione disciplinare e dal termine a difesa previsto dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
- Per giustificato motivo soggettivo: un inadempimento notevole, ma meno grave della giusta causa, con diritto al preavviso.
- Per giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche od organizzative, con l’obbligo per il datore di dimostrare la soppressione del posto e l’impossibilità di ricollocare il lavoratore.
- Collettivo: quando riguarda almeno cinque lavoratori in centoventi giorni, con la procedura sindacale della legge 223/1991 e i criteri di scelta.
- Orale o di fatto: il licenziamento non comunicato per iscritto è nullo, ma va provato; qui la raccolta tempestiva delle prove è decisiva.
Le tutele
Il regime applicabile dipende dalla data di assunzione, dalle dimensioni dell’impresa e dal vizio accertato: l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori per gli assunti prima del 7 marzo 2015, il decreto legislativo 23/2015 per gli assunti successivi, la legge 604/1966 per le piccole imprese. La Corte costituzionale è intervenuta più volte su queste norme, ampliando i margini del giudice nella determinazione dell’indennità: valutare il caso concreto alla luce dell’orientamento più recente fa spesso la differenza.
I termini
Il licenziamento va impugnato con atto scritto entro sessanta giorni dalla comunicazione; nei successivi centottanta giorni occorre depositare il ricorso in tribunale o promuovere il tentativo di conciliazione. Decorsi questi termini l’impugnazione è inefficace, quale che sia la fondatezza delle ragioni.
Per le imprese
Un licenziamento regge in giudizio se è stato preparato prima di essere intimato: contestazione precisa e tempestiva, istruttoria interna documentata, verifica del repêchage, lettera motivata. Assistiamo il datore di lavoro in ciascuno di questi passaggi e nella successiva difesa.