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Licenziamenti

Il licen­zia­mento va impu­gnato entro ses­santa giorni. Da lì in poi con­tano la let­tera, la pro­ce­dura e le prove.

Il licen­zia­mento è il momento più deli­cato del rap­porto di lavoro, per chi lo subi­sce e per chi lo decide. La legge lo con­sente sol­tanto per una ragione pre­cisa, comu­ni­cata per iscritto e con il rispetto di una pro­ce­dura: quando manca una di queste con­di­zioni il licen­zia­mento è ille­git­timo, e le con­se­guenze variano dalla rein­te­gra­zione nel posto di lavoro al paga­mento di un’inden­nità.

Le forme del licenziamento

  • Per giusta causa: una man­canza così grave da non con­sen­tire la pro­se­cu­zione nem­meno prov­vi­so­ria del rap­porto. Deve essere pre­ce­duta dalla con­te­sta­zione disci­pli­nare e dal ter­mine a difesa pre­vi­sto dall’art. 7 dello Sta­tuto dei lavo­ra­tori.
  • Per giu­sti­fi­cato motivo sog­get­tivo: un ina­dem­pi­mento note­vole, ma meno grave della giusta causa, con diritto al preav­viso.
  • Per giu­sti­fi­cato motivo ogget­tivo: ragioni eco­no­mi­che od orga­niz­za­tive, con l’obbligo per il datore di dimo­strare la sop­pres­sione del posto e l’impos­si­bi­lità di ricol­lo­care il lavo­ra­tore.
  • Col­let­tivo: quando riguarda almeno cinque lavo­ra­tori in cen­to­venti giorni, con la pro­ce­dura sin­da­cale della legge 223/1991 e i cri­teri di scelta.
  • Orale o di fatto: il licen­zia­mento non comu­ni­cato per iscritto è nullo, ma va pro­vato; qui la rac­colta tem­pe­stiva delle prove è deci­siva.

Le tutele

Il regime appli­ca­bile dipende dalla data di assun­zione, dalle dimen­sioni dell’impresa e dal vizio accer­tato: l’art. 18 dello Sta­tuto dei lavo­ra­tori per gli assunti prima del 7 marzo 2015, il decreto legi­sla­tivo 23/2015 per gli assunti suc­ces­sivi, la legge 604/1966 per le pic­cole imprese. La Corte costi­tu­zio­nale è inter­ve­nuta più volte su queste norme, ampliando i mar­gini del giu­dice nella deter­mi­na­zione dell’inden­nità: valu­tare il caso con­creto alla luce dell’orien­ta­mento più recente fa spesso la dif­fe­renza.

I termini

Il licen­zia­mento va impu­gnato con atto scritto entro ses­santa giorni dalla comu­ni­ca­zione; nei suc­ces­sivi cen­tot­tanta giorni occorre depo­si­tare il ricorso in tri­bu­nale o pro­muo­vere il ten­ta­tivo di con­ci­lia­zione. Decorsi questi ter­mini l’impu­gna­zione è inef­fi­cace, quale che sia la fon­da­tezza delle ragioni.

Per le imprese

Un licen­zia­mento regge in giu­di­zio se è stato pre­pa­rato prima di essere inti­mato: con­te­sta­zione pre­cisa e tem­pe­stiva, istrut­to­ria interna docu­men­tata, veri­fica del repêchage, let­tera moti­vata. Assi­stiamo il datore di lavoro in cia­scuno di questi pas­saggi e nella suc­ces­siva difesa.

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Il primo appun­ta­mento serve a inqua­drare la que­stione e a cono­scere tempi, costi pre­ve­di­bili e rischi. Senza impe­gno.