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Home › Aree di attività › Con­tratti a ter­mine e som­mi­ni­stra­zione

Contratti a termine, somministrazione e lavoro precario

Un con­tratto può chia­marsi come vuole. Ciò che conta è come si è svolto il rap­porto.

Il con­tratto a tempo inde­ter­mi­nato è la forma comune del rap­porto di lavoro; il ter­mine, la som­mi­ni­stra­zione e le col­la­bo­ra­zioni sono ammessi entro limiti pre­cisi di durata, di cau­sale e di forma. Quando quei limiti sono supe­rati il lavo­ra­tore ha diritto, nel set­tore pri­vato, alla costi­tu­zione di un rap­porto a tempo inde­ter­mi­nato e a un’inden­nità risar­ci­to­ria; nel pub­blico impiego, dove la con­ver­sione è esclusa, al risar­ci­mento del danno.

Contratto a termine

Il decreto legi­sla­tivo 81/2015, più volte modi­fi­cato, fissa la durata mas­sima com­ples­siva, le cau­sali neces­sa­rie oltre i dodici mesi, il numero delle pro­ro­ghe e gli inter­valli tra un con­tratto e l’altro. La vio­la­zione di queste regole, o la man­canza della forma scritta, com­porta la tra­sfor­ma­zione del rap­porto. Il ter­mine va impu­gnato entro cen­tot­tanta giorni dalla ces­sa­zione del con­tratto.

Somministrazione

Il lavo­ra­tore som­mi­ni­strato ha diritto alla parità di trat­ta­mento con i dipen­denti dell’uti­liz­za­tore. La som­mi­ni­stra­zione fuori dai limiti di legge, o da parte di sog­getti non auto­riz­zati, è irre­go­lare: il lavo­ra­tore può chie­dere la costi­tu­zione del rap­porto diret­ta­mente con l’uti­liz­za­tore.

Collaborazioni e false partite IVA

Le col­la­bo­ra­zioni orga­niz­zate dal com­mit­tente quanto a tempi e luogo della pre­sta­zione sono sog­gette alla disci­plina del lavoro subor­di­nato. Il rap­porto for­mal­mente auto­nomo che si svolge, di fatto, con orari, diret­tive e inse­ri­mento nell’orga­niz­za­zione altrui può essere riqua­li­fi­cato come subor­di­nato, con tutte le con­se­guenze retri­bu­tive e con­tri­bu­tive.

Nel pubblico impiego

La rei­te­ra­zione dei con­tratti a ter­mine da parte delle pub­bli­che ammi­ni­stra­zioni, molto fre­quente nella scuola e nella sanità, dà diritto al risar­ci­mento del danno e, in alcuni casi, al rico­no­sci­mento dell’anzia­nità ai fini eco­no­mici, secondo la giu­ri­spru­denza for­ma­tasi dopo la Corte di giu­sti­zia dell’Unione euro­pea.

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