Il contratto a tempo indeterminato è la forma comune del rapporto di lavoro; il termine, la somministrazione e le collaborazioni sono ammessi entro limiti precisi di durata, di causale e di forma. Quando quei limiti sono superati il lavoratore ha diritto, nel settore privato, alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e a un’indennità risarcitoria; nel pubblico impiego, dove la conversione è esclusa, al risarcimento del danno.
Contratto a termine
Il decreto legislativo 81/2015, più volte modificato, fissa la durata massima complessiva, le causali necessarie oltre i dodici mesi, il numero delle proroghe e gli intervalli tra un contratto e l’altro. La violazione di queste regole, o la mancanza della forma scritta, comporta la trasformazione del rapporto. Il termine va impugnato entro centottanta giorni dalla cessazione del contratto.
Somministrazione
Il lavoratore somministrato ha diritto alla parità di trattamento con i dipendenti dell’utilizzatore. La somministrazione fuori dai limiti di legge, o da parte di soggetti non autorizzati, è irregolare: il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto direttamente con l’utilizzatore.
Collaborazioni e false partite IVA
Le collaborazioni organizzate dal committente quanto a tempi e luogo della prestazione sono soggette alla disciplina del lavoro subordinato. Il rapporto formalmente autonomo che si svolge, di fatto, con orari, direttive e inserimento nell’organizzazione altrui può essere riqualificato come subordinato, con tutte le conseguenze retributive e contributive.
Nel pubblico impiego
La reiterazione dei contratti a termine da parte delle pubbliche amministrazioni, molto frequente nella scuola e nella sanità, dà diritto al risarcimento del danno e, in alcuni casi, al riconoscimento dell’anzianità ai fini economici, secondo la giurisprudenza formatasi dopo la Corte di giustizia dell’Unione europea.