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Home › Aree di attività › Dif­fe­renze retri­bu­tive

Differenze retributive e inquadramento

Una busta paga va letta riga per riga. Spesso la dif­fe­renza tra il dovuto e il pagato è lì, da anni.

La retri­bu­zione è rego­lata dal con­tratto col­let­tivo appli­cato e dall’art. 36 della Costi­tu­zione, che la vuole pro­por­zio­nata e suf­fi­ciente. Quando il livello di inqua­dra­mento non cor­ri­sponde alle man­sioni effet­ti­va­mente svolte, quando le ore di lavoro supe­rano quelle in busta paga, quando il con­tratto col­let­tivo appli­cato non è quello del set­tore, si accu­mu­lano cre­diti che il lavo­ra­tore può recu­pe­rare entro i ter­mini di pre­scri­zione.

Le questioni ricorrenti

  • Man­sioni supe­riori e inqua­dra­mento: lo svol­gi­mento pro­lun­gato di man­sioni di livello supe­riore dà diritto alla rela­tiva retri­bu­zione e, nel pri­vato, all’inqua­dra­mento defi­ni­tivo.
  • Straor­di­na­rio, festi­vità, not­turno, inden­nità non pagati o pagati in misura infe­riore a quella con­trat­tuale.
  • Part-time fit­ti­zio: il lavo­ra­tore for­mal­mente a tempo par­ziale che lavora a tempo pieno ha diritto alle dif­fe­renze e alla con­tri­bu­zione piena.
  • Lavoro irre­go­lare o con falsa par­tita IVA: accer­ta­mento del rap­porto subor­di­nato e con­danna al paga­mento di retri­bu­zioni e con­tri­buti.
  • Con­tratto col­let­tivo appli­cato: nei set­tori con più con­tratti, come i ser­vizi e le coo­pe­ra­tive, l’appli­ca­zione di un con­tratto meno favo­re­vole può essere con­te­stata.
  • TFR e com­pe­tenze di fine rap­porto, anche nei con­fronti del Fondo di garan­zia INPS in caso di insol­venza del datore.

Il valore dei conteggi

Una causa per dif­fe­renze retri­bu­tive si vince con i numeri. I soci dello Studio sono abi­li­tati all’eser­ci­zio della pro­fes­sione di con­su­lente del lavoro e pre­di­spon­gono diret­ta­mente i con­teggi, veri­fi­cando ogni voce sul con­tratto col­let­tivo e sulle buste paga. Questo con­sente di quan­ti­fi­care il cre­dito con pre­ci­sione già prima della causa e di soste­nere una trat­ta­tiva su basi solide.

Prescrizione

I cre­diti retri­bu­tivi si pre­scri­vono in cinque anni. Dopo gli inter­venti della Cas­sa­zione sulla decor­renza della pre­scri­zione in costanza di rap­porto, il momento da cui con­tare i cinque anni dipende dal regime di tutela appli­ca­bile: è una veri­fica da fare subito, perché ogni mese che passa può far per­dere una men­si­lità.

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Il primo appun­ta­mento serve a inqua­drare la que­stione e a cono­scere tempi, costi pre­ve­di­bili e rischi. Senza impe­gno.