La retribuzione è regolata dal contratto collettivo applicato e dall’art. 36 della Costituzione, che la vuole proporzionata e sufficiente. Quando il livello di inquadramento non corrisponde alle mansioni effettivamente svolte, quando le ore di lavoro superano quelle in busta paga, quando il contratto collettivo applicato non è quello del settore, si accumulano crediti che il lavoratore può recuperare entro i termini di prescrizione.
Le questioni ricorrenti
- Mansioni superiori e inquadramento: lo svolgimento prolungato di mansioni di livello superiore dà diritto alla relativa retribuzione e, nel privato, all’inquadramento definitivo.
- Straordinario, festività, notturno, indennità non pagati o pagati in misura inferiore a quella contrattuale.
- Part-time fittizio: il lavoratore formalmente a tempo parziale che lavora a tempo pieno ha diritto alle differenze e alla contribuzione piena.
- Lavoro irregolare o con falsa partita IVA: accertamento del rapporto subordinato e condanna al pagamento di retribuzioni e contributi.
- Contratto collettivo applicato: nei settori con più contratti, come i servizi e le cooperative, l’applicazione di un contratto meno favorevole può essere contestata.
- TFR e competenze di fine rapporto, anche nei confronti del Fondo di garanzia INPS in caso di insolvenza del datore.
Il valore dei conteggi
Una causa per differenze retributive si vince con i numeri. I soci dello Studio sono abilitati all’esercizio della professione di consulente del lavoro e predispongono direttamente i conteggi, verificando ogni voce sul contratto collettivo e sulle buste paga. Questo consente di quantificare il credito con precisione già prima della causa e di sostenere una trattativa su basi solide.
Prescrizione
I crediti retributivi si prescrivono in cinque anni. Dopo gli interventi della Cassazione sulla decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, il momento da cui contare i cinque anni dipende dal regime di tutela applicabile: è una verifica da fare subito, perché ogni mese che passa può far perdere una mensilità.